STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

 

 

ALBA, lì 16 aprile 2012

 

 

 

 

OGGETTO: Solidarietà nei contratti d’appalto.

 

Spettabile Azienda,

con la circolare n. 3 del 16/02/12, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/10, attuativo del D.Lgs. n. 163/06. Nella pratica tale norma introduce un particolare meccanismo attraverso il quale, in presenza di un DURC che evidenzia irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali ed assicurativi, le stazioni appaltanti si sostituiscono all’appaltatore versando in tutto, o in parte, le somme dovute in forza del contratto d’appalto direttamente a tali Istituti.

 

Solidarietà tra COMMITTENTE ed APPALTATORE

La prima tipologia di solidarietà è stata introdotta dalla L. Biagi (D.Lgs. 276/03). L’art. 29 stabilisce infatti che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti; tale previsione è stata ulteriormente rinnovata con la conversione nella L. 35/2012 del D.L. 5/2012 (decreto “semplificazioni”).

 

Solidarietà tra APPALTATORE e SUBAPPALTATORE

La seconda tipologia di solidarietà è stata prevista dalla L. n. 248/06. L’appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti dal subappaltatore per i propri dipendenti (art. 35 D.L. n. 223/06 convertito nella L. n. 248/06).

 

Leggendo le due disposizioni, si evince che nel primo caso (Committente ed Appaltatore) il committente è chiamato a rispondere in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, tuttavia il vincolo viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto, e inoltre, in tal caso:

-         resta ferma l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principale;

-         soggetti destinatari della norma sono i committenti privati che stipulano appalti, qualora i soggetti appaltatori non provvedono ad adempiere gli obblighi contributivi posti a loro carico;

-         tutti i lavoratori sono tutelati dalla norma, quindi non solo i lavoratori subordinati, bensì anche quelli impiegati con altre tipologie contrattuali (ad es. co.co.co. e lavoratori a progetto), purché impiegati direttamente nell’opera o nel servizio.

 

Nel secondo caso, invece, secondo l’INPS, l’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore anche per il versamento delle ritenute fiscali. In tal caso, inoltre, il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore, oltre ad essere senza limiti economici, è anche senza vincoli temporali, ovvero non soggetto a termine di decadenza, con la conseguenza che segue lo stesso termine di prescrizione quinquennale previsto ex lege per i contributi. Infine, poiché fa espresso riferimento ai lavoratori “dipendenti”, questo secondo tipo di solidarietà tutela soltanto i lavoratori subordinati impiegati nell’appalto.

 

Considerazioni

A questo punto diventa fondamentale la scelta di un partner commerciale affidabile, anche se una parte di rischi, inevitabilmente, permane.

Alcuni consigli potrebbero essere:

- farsi rilasciare adeguata certificazione dell’ottemperanza degli obblighi retributivi e contributivi (Durc);

- inserire nel contratto di appalto una clausola che stabilisca, in caso di irregolarità nel pagamento di retribuzioni e contributi, la possibilità di risolvere il contratto.

 

Esempio per contratto di appalto:

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. si conviene espressamente che il contratto si risolverà di diritto qualora parte appaltatrice risulti non essere in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ex art. 1223 c.c."

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Con i più cordiali saluti.

 

Studio Ansaldi srl

 

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